Sez. 2, Sentenza n. 10861 del 23/02/2005 Cc. (dep. 18/03/2005) Rv. 231329 - 01
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia - Necessità di forma espressa.
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, applicabile ai procedimenti di impugnazione delle misure cautelari, costituisce un atto di impulso processuale rimesso alla determinazione della parte e richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinuncia alla sospensione disposta dalla legge, che non può essere desunta da comportamenti o da atti del soggetto non univocamente a ciò diretti.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)