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Sez. 6, Sentenza n. 4897 del 04/12/2015 Cc. (dep. 05/02/2016) Rv. 266499 - 01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia alla sospensione - Manifestazione espressa della volontà - Necessità - Imputato assistito da due difensori - Rinuncia alla sospensione formulata da uno di essi - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266499-01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La mera presentazione di un'istanza di riesame durante il periodo feriale non può essere considerata come implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali, occorrendo, a tal fine, una "espressa ed inequivoca" manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione disposta per legge. (In motivazione la S.C. ha precisato che, qualora l'imputato sottoposto a custodia cautelare sia assistito da due difensori, la rinuncia alla sospensione dei termini per il periodo feriale deve essere formulata espressamente, e comunque in termini non equivoci, da ciascuno di essi, ovvero personalmente dall'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)