Sez. 6, Sentenza n. 4897 del 04/12/2015 Cc. (dep. 05/02/2016) Rv. 266499 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia alla sospensione - Manifestazione espressa della volontà - Necessità - Imputato assistito da due difensori - Rinuncia alla sospensione formulata da uno di essi - Sufficienza - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La mera presentazione di un'istanza di riesame durante il periodo feriale non può essere considerata come implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali, occorrendo, a tal fine, una "espressa ed inequivoca" manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione disposta per legge. (In motivazione la S.C. ha precisato che, qualora l'imputato sottoposto a custodia cautelare sia assistito da due difensori, la rinuncia alla sospensione dei termini per il periodo feriale deve essere formulata espressamente, e comunque in termini non equivoci, da ciascuno di essi, ovvero personalmente dall'indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)