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Sez. L, Sentenza n. 6063 del 12/11/1980 (Rv. 409841 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONI IN NATURA O IN DENARO ESEGUITE DAL DATORE DI LAVORO - PRESUNZIONE DI ONEROSITA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1980-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409841-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONI IN NATURA O IN DENARO ESEGUITE DAL DATORE DI LAVORO - PRESUNZIONE DI ONEROSITA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*

In considerazione della presunzione di onerosita di ogni prestazione - in denaro o in natura - eseguita dal datore di lavoro, incombe a quest'ultimo fornire la prova specifica del motivo di liberalita dedotto al riguardo, nonche della sua correlazione ad elargizioni di carattere occasionale collegate ad eventi di natura particolare. (principio enunciato in relazione ad un servizio di trasporto fornito dal datore di lavoro agli impiegati dipendenti). (V 4612/79, mass n 401131; (V 1159/79, mass n 400669; (V 2228/74, mass n 370600).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)