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Sez. 1, Sentenza n. 1054 del 19/01/2006 (Rv. 585942 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999 - Trasferimento delle funzioni alle Agenzie fiscali - Natura - Successione a titolo particolare - Conseguenze - Sentenza emessa nei confronti del Ministero delle Finanze - Impugnazione contro il Ministero - Ammissibilità - Facoltà di chiamare in causa l'Agenzia competente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585942-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

Nonostante l'istituzione - disposta dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000, ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle Agenzie fiscali, divenute operative a partire dal 1° gennaio 2001 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa nei confronti del Ministero delle Finanze, proposto nei confronti di quest'ultimo anziché dell'Agenzia competente (nella specie, l'Agenzia del Demanio); infatti, il trasferimento in favore delle Agenzie delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56) non ha dato luogo ad un'ipotesi di successione nel processo, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., ma ad una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 dello stesso codice, essendo le Agenzie destinatarie di posizioni attive e passive specificamente determinate; correttamente, pertanto, il giudizio prosegue tra le parti originarie, ferma restando la facoltà di chiamare in causa il successore a titolo particolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, DM Finanze 28/12/2000, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)