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Sez. L, Sentenza n. 9538 del 23/04/2007 (Rv. 596564 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina attuativa delle direttive comunitarie - Deroga mediante contratto collettivo - Prevalenza della disciplina legale - Limiti - Trattamento più favorevole in concreto - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596564-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

Al fine della quantificazione dell'indennità di fine rapporto dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 1751cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991 n. 303, attuativo della direttiva 86/653/CEE sul coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti - per la parte in cui prevede che le disposizioni ivi fissate in materia di indennità di fine rapporto sono inderogabili a svantaggio dell'agente (comma sesto) - si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente stesso comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Tale conclusione, cui si perviene in forza dell'interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653 data dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza 23 marzo 2006 in causa C-465/04), non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe presumibilmente percepito negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in quanto per detto art. 17, gli Stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, in modo da valorizzare il criterio dell'equità, che tenga conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall'agente (Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto più favorevole, secondo una valutazione complessiva ex ante, la disciplina dell'indennità di fine rapporto prevista dall'accordo collettivo di settore del 1992 rimettendo al giudice di rinvio il compito di verificare - in base ai criteri enunziati - se, in applicazione della norma dell'art. 1751, spetti all'agente un'indennità di importo maggiore rispetto a quella garantita dall'accordo collettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)