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Sez. L, Sentenza n. 21301 del 03/10/2006 (Rv. 593360 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto - Deroga mediante contratto collettivo - Prevalenza della disciplina legale - Limiti - Trattamento più favorevole in concreto - Onere della prova - Riparto.
Stato
decisa il 2006-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593360-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, la disciplina dettata dall'art. 1751, cod. civ. può essere derogata soltanto in meglio dalla contrattazione collettiva e, nel caso in cui l'agente sostenga in giudizio la nullità del contratto individuale recettivo di quello collettivo, il raffronto tra la disciplina legale e quella pattizia deve essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all'agente. Quest'ultimo pertanto ha l'onere di provare nel giudizio di merito, con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, mentre il preponente ha l'onere di provare il contrario, anche attraverso l'eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi. (cfr Corte di giustizia delle Comunità europee, Prima sezione, 23 marzo 2006 Haonyvem c. De Zotti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 10/09/1991 num. 303 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)