Sez. L, Ordinanza n. 20410 del 18/10/2004 (Rv. 577754 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina attuativa della direttiva comunitaria 86/653 - Derogabilità mediante contratto collettivo e modalità di quantificazione dell'indennità - Interpretazione da parte della Corte di Giustizia - Necessità.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, e con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 1751 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, attuativo della direttiva comunitaria n. 86/653, sussistono dubbi interpretativi - dei quali è obbligatorio investire la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 150, ultimo comma, della legge 14 ottobre 1950 n. 1203 - circa il tenore e le finalità dell'art. 17 della predetta direttiva e, eventualmente, circa i criteri relativi alla quantificazione dell'indennità, occorrendo comprendere, in particolare: 1) se il successivo art. 19 della medesima direttiva sia interpretabile nel senso che la normativa nazionale di attuazione possa consentire che un accordo economico collettivo preveda, invece che un'indennità dovuta all'agente nel concorso delle condizioni previste dal paragrafo n. 2 dell'art. 17 cit. e liquidabile secondo i criteri desumibili dal medesimo, un'indennità che sia determinata senza alcun riferimento specifico all'incremento degli affari procurato dall'agente, sulla base di determinate percentuali dei compensi ricevuti nel corso del rapporto, sicché la stessa indennità, anche in presenza della misura massima dei presupposti cui la direttiva collega il diritto all'indennità, in molti casi sia liquidata in misura inferiore a quella massima prevista dalla direttiva; 2) se il calcolo dell'indennità debba essere compiuto in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente presumibilmente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in relazione ai nuovi clienti procurati o all'incremento degli affari con clienti preesistenti, e mediante l'applicazione solo successiva di eventuali rettifiche dell'importo, in considerazione del criterio dell'equità e del limite massimo previsto dalla direttiva, o se, invece, siano consentiti metodi di calcolo diversi e, in particolare, metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il medesimo criterio dell'equità e il limite massimo sopra indicato.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653 art. 17, Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653 art. 19, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)