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Sez. U, Sentenza n. 4212 del 19/07/1982 (Rv. 422192 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI UN ATTO FORMALE DI NOMINA - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO SUDDETTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1982-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422192-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI UN ATTO FORMALE DI NOMINA - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO SUDDETTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

Un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si configura quante volte le prestazioni di lavoro, effettuate con continuità, vincolo di subordinazione e retribuzione predeterminata, siano date e ricevute nell'ambito dell'organizzazione e per i fini pubblicistici dell'amministrazione, a nulla rilevando la Mancanza di un atto formale di nomina, salvo che una Forma sia specificamente imposta da Disposizioni normative esplicite o implicite. (V 2474/82, mass n 420332; (V 1494/82, mass n 419311; (V 833/82, mass n 418653).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)