Sez. U, Sentenza n. 4212 del 19/07/1982 (Rv. 422192 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI UN ATTO FORMALE DI NOMINA - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO SUDDETTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI UN ATTO FORMALE DI NOMINA - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO SUDDETTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si configura quante volte le prestazioni di lavoro, effettuate con continuità , vincolo di subordinazione e retribuzione predeterminata, siano date e ricevute nell'ambito dell'organizzazione e per i fini pubblicistici dell'amministrazione, a nulla rilevando la Mancanza di un atto formale di nomina, salvo che una Forma sia specificamente imposta da Disposizioni normative esplicite o implicite. (V 2474/82, mass n 420332; (V 1494/82, mass n 419311; (V 833/82, mass n 418653).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)