Sez. 1, Sentenza n. 5888 del 02/02/2006 Ud. (dep. 15/02/2006) Rv. 233109 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - Ordine di allontanamento dal territorio nazionale emanato dal questore - Inottemperanza - Emissione di nuovo ordine di allontanamento in luogo dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera - Illegittimità - Configurabilità del reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, T.U. sull'immigrazione in caso di violazione - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Atteso il disposto di cui all'art. 14, comma quinto ter, ultima parte, T.U. sull'immigrazione, quale riformulato dal D.L. n. 241 del 2004, conv. con modif. in L. n. 271 del 2004, secondo cui, nei confronti dello straniero resosi inottemperante all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emanato dal questore, deve in ogni caso procedersi all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, è da escludere la legittimità della emanazione, in luogo di detto provvedimento, di un nuovo ordine di allontanamento. L'inosservanza di tale nuovo ordine, quindi, non può essere nuovamente sanzionata quale reato previsto dalla prima parte del citato comma quinto ter dell'art. 14 T.U. sull'immigrazione, restando solo possibile un nuovo giudizio ed una nuova condanna qualora lo straniero, una volta espulso con accompagnamento alla frontiera, faccia rientro in Italia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)