Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 14/12/2005 Ud. (dep. 12/01/2006) Rv. 232382 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Provvedimento di espulsione - Ingiustificata violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato - Nuova espulsione - Esecuzione - Modalità - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, l'art. 14 comma quinto ter, ultima parte, D.Lgs. 286/98, prevedendo, dopo la prima violazione dell'intimazione a lasciare il territorio nazionale, in ogni caso l'accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, esclude che il Questore abbia il potere di emettere una ulteriore intimazione ai sensi del comma quinto bis, finalizzata all'abbandono volontario del territorio nazionale, mentre, in presenza di difficoltà dovute alla identificazione dello straniero o alla mancanza di documenti per il viaggio, é consentito il trattenimento presso i centri di accoglienza. Ne consegue che, dopo la commissione di un primo reato ex art. 14, comma quinto ter, non può esserne commesso un secondo analogo, dovendo la nuova espulsione essere eseguita solo mediante accompagnamento alla frontiera.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)