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Sez. 1, Sentenza n. 9120 del 09/02/2006 Ud. (dep. 15/03/2006) Rv. 233523 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - Ordine di allontanamento dal territorio nazionale emanato dal questore - Inottemperanza - Emissione di un nuovo ordine di allontanamento in luogo dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera - Illegittimità - Configurabilità di un ulteriore reato di cui all'art. 14 comma quinto ter D.Lgs. n. 286 del 1998 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233523-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, in base alla norma di cui all'art. 14 comma quinto-ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif., l'accompagnamento dello straniero alla frontiera è l'unica forma di esecuzione di un nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino che sia stato già condannato per non avere volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento del questore; ne deriva che nei confronti dello straniero sottoposto a giudizio con rito direttissimo, in stato di arresto o libero, il questore deve disporre il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, in vista dell'esecuzione dell'espulsione a mezzo della forza pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1 com. 5 n. 2 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 13 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)