Sez. 1, Sentenza n. 580 del 14/12/2005 Ud. (dep. 11/01/2006) Rv. 232381 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Provvedimento di espulsione - Ingiustificata violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato - Nuova espulsione - Esecuzione - Modalità - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, dopo una prima condanna per l'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, il successivo ordine di espulsione emesso dal Questore può essere eseguito solo mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e, qualora ciò non sia possibile con immediatezza, lo straniero deve essere trattenuto presso i centri di accoglienza ai fini della sua completa identificazione o dell'acquisizione dei documenti di viaggio. Ne consegue che non è configurabile un nuovo reato previsto dall'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. 286 del 1998 che presuppone la violazione del mero ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)