Sez. L, Sentenza n. 5504 del 12/10/1988 (Rv. 460108 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - NUOVO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E SPECIALE COMPENSO AGGIUNTIVO COMPRESO TRA QUELLO MENO FAVOREVOLE GIÀ GODUTO - CUMULO - CONDIZIONI.*
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - NUOVO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E SPECIALE COMPENSO AGGIUNTIVO COMPRESO TRA QUELLO MENO FAVOREVOLE GIÀ GODUTO - CUMULO - CONDIZIONI.*
Il cumulo del nuovo trattamento retributivo dei dipendenti dell'ENEL con uno speciale compenso aggiuntivo compreso tra quello globalmente meno favorevole goduto in precedenza è escluso, di regola, dall'art. 2077 cod. civ. nonché dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, ma può essere tuttavia riconosciuto legittimo quando l'emolumento speciale sia collegato sinallagmaticamente ad una prestazione lavorativa che, per qualità ed impegno, non sia compresa fra quelle considerate nella Determinazione del trattamento della categoria in generale. (V 437/86, mass n 444044; (V 2330/84, mass n 434367; (V 1485/74, mass n 369592).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)