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Sez. 3, Sentenza n. 15822 del 28/07/2005 (Rv. 584362 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno patrimoniale futuro - Lavoratore prossimo al collocamento in pensione - Presunzione di cessazione del reddito da lavoro.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584362-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In tema di danno alla persona, l'invalidità, sia essa totale o parziale, temporanea o permanente, mentre concorre di per sè a costituire il danno biologico, che indica il pregiudizio del diritto alla salute in sè e per sè considerato, ed è quindi risarcibile indipendentemente dai suoi effetti sul patrimonio della vittima, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale per la perdita attuale o futura di redditi da lavoro, in quanto un simile danno presuppone, oltre alla menomazione della capacità di lavoro generica o specifica del danneggiato, anche l'accertamento in concreto di una riduzione attuale o futura dei predetti redditi, e della relazione causale tra questa riduzione e l'accertata menomazione. Qualora, pertanto, il danneggiato sia un lavoratore prossimo al collocamento in ordinaria pensione di vecchiaia, nella liquidazione dei danni patrimoniali futuri per il periodo successivo al pensionamento non può prescindersi dalla considerazione della condizione di pensionato che il lavoratore acquisterà dopo la predetta data, la quale fa presumere, in assenza di allegazione e prova contraria, che egli interromperà la sua attività lavorativa e non continuerà a percepire alcun reddito da lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)