Sez. L, Sentenza n. 1414 del 27/02/1984 (Rv. 433510 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - AVICULTURA - ATTIVITÀ AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - AVICULTURA - ATTIVITÀ AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'avicultura, per essere considerata attività agricola e non industriale, ai fini dell'individuazione del regime contributivo per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve risultare connessa con la coltivazione della terra, oltre che svolta dallo imprenditore agricolo o per conto di un'azienda agricola, in guisa tale che emerga un suo stretto collegamento o la sua complementarità od accessorietà rispetto all'attività di sfruttamento della terra, intesa come quella precipua dell'impresa e perseguibile anche indipendentemente dall'allevamento, per la cui qualificazione ai suddetti fini rimane perciò irrilevante la sola circostanza dello svolgimento di esso sul fondo dell'azienda agricola, specie ove assurga a livelli quantitativi ed organizzativi tali da risultare incompatibili col permanere della menzionata connessione. (V 1195/80, mass n 404699; (V 5246/79, mass n 401844; (V 4659/78, mass n 394334; (V 3830/78, mass n 393395).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)