Sez. 6, Sentenza n. 26326 del 26/04/2007 Cc. (dep. 06/07/2007) Rv. 236861 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale del metodo mafioso - Ricorrenza - Collegamento con contesti di criminalità organizzata - Sufficienza - Esclusione - Effettiva utilizzazione del metodo mafioso - Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), non basta il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro "caratura mafiosa", occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)