Sez. L, Sentenza n. 12402 del 15/12/1993 (Rv. 484734 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - Termini - Per la decorrenza dei termini di impugnazione | Processo con pluralità di parti - Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti - Inizio del termine per l'impugnazione contro tutte le altre parti - Principio applicabile nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti - Nelle cause scindibili o indipendenti - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - Termini - Per la decorrenza dei termini di impugnazione
Nella ipotesi di processo con pluralità di parti, il principio secondo il quale, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti è applicabile quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o comunque indipendenti, per la quali è esclusa la necessità del litisconsorzio. In questa ultima ipotesi, poiché all'interesse sostanziale di ciascuna singola parte corrisponde un interesse autonomo alla impugnazione, il termine per proporre questa non può più essere unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)