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Sez. 1, Sentenza n. 4604 del 18/05/1996 (Rv. 497669 - 01)

COMUNE - ORGANI - RESPONSABILITÀ - DEL COMUNE | Obbligazioni conseguenti all'attività svolta dal sindaco - Adempimento - Automatica responsabilità del Comune - Configurabilità - Esclusione - Imputabilità al Comune o allo Stato - Criteri.
Stato
decisa il 1996-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497669-01

COMUNE - ORGANI - RESPONSABILITÀ - DEL COMUNE

L'attività svolta dal sindaco non implica automatica responsabilità del Comune per l'adempimento delle conseguenti obbligazioni, atteso che tale organo cumula in sè la qualità di capo dell'amministrazione locale e quella di ufficiale di Governo, con la conseguenza che, al fine dell'imputazione della suddetta responsabilità, occorre verificare, di volta in volta, l'appartenenza dello specifico interesse pubblico perseguito, risultando riferibile l'attività svolta allo Stato o al Comune secondo la titolarità dell'interesse medesimo. (Nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del merito che aveva affermata la responsabilità comunale ed esclusa quella statale, rispetto a domande di pagamento avanzate da una impresa cui il sindaco aveva conferito incarico di dotare di servizi igienici una località colpita dal sisma del 1980).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)