Sez. 1, Sentenza n. 656 del 22/01/1994 (Rv. 485101 - 01)
Comune - Organi - Responsabilità - Del Comune | Obbligazioni conseguenti all'attività svolta dal sindaco - Adempimento - Automatica responsabilità del Comune - Configurabilità - Esclusione - Predetta responsabilità - Imputazione al Comune o allo Stato - Criteri - Fattispecie.
Comune - Organi - Responsabilità - Del Comune
L'attività svolta dal sindaco non implica automatica responsabilità del Comune per l'adempimento delle conseguenti obbligazioni, atteso che il sindaco stesso cumula in sè la qualità di capo dell'amministrazione locale e quella di ufficiale di Governo, con la conseguenza che, al fine dell'imputazione della suddetta responsabilità, occorre verificare, di volta in volta, l'appartenenza dello specifico interesse pubblico perseguito, risultando riferibile l'attività svolta allo Stato o al Comune secondo la titolarità dell'interesse medesimo. (Nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza del merito che aveva escluso la responsabilità comunale e ritenuto quella statale, rispetto a domande di corrispettivi ed indennizzi avanzate da una cooperativa cui il sindaco del Comune di Ercolano aveva conferito incarico di manutenzione di "roulottes" e "containers" adibiti ad alloggi per i terremotati del 1980, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 57 del 1982, convertito nella legge n. 187 dello stesso anno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legge 19/03/1981 num. 75 art. 1 ter, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 3, Decreto Legge 27/02/1982 num. 57 CORTE COST., Legge 29/04/1982 num. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)