Sez. L, Sentenza n. 2575 del 07/03/1998 (Rv. 513479 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Personale dipendente dai concessionari delle gestioni del servizio di riscossione dei tributi, già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - Garanzia di conservazione del trattamento economico acquisito - Sussistenza - Contenuto.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE
In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonché presso le sedi o le direzioni centrali delle stesse, e che a norma del primo comma dell'art. 122 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 ha diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze dei concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi, la disposizione del terzo comma del cit. art. 122, che assicura soltanto il mantenimento dell'anzianità di servizio acquisita alla data del conferimento della concessione e (salvi i miglioramenti successivamente conseguiti) "l'inquadramento con la relativa anzianità ed il corrispondente trattamento economico" acquisiti alla data di pubblicazione del testo normativo, garantisce ai lavoratori mantenuti in servizio l'intangibilità ad "personam" del diritto acquisito fino al riassorbimento di esso per effetto dell'obbligatoria applicazione da parte delle aziende concessionarie del trattamento economico e normativo dovuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)