Sez. 2, Sentenza n. 4969 del 12/01/2012 Ud. (dep. 09/02/2012) Rv. 251809 - 01
RECIDIVA - REITERATA | Circostanze attenuanti - Giudizio di bilanciamento Disciplina introdotta dalla l. n. 251 del 2005 - Obbligatorietà del relativo aumento di pena - Esclusione - Motivazione - Sindacato di legittimità - Limiti.
RECIDIVA - REITERATA
Ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - la quale anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251 deve ritenersi facoltativa - è sufficiente che il giudice consideri gli elementi enunciati nell'art. 133 cod. pen., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)