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Sez. 5, Sentenza n. 22871 del 15/05/2009 Ud. (dep. 03/06/2009) Rv. 244209 - 01

RECIDIVA - REITERATA | L. n. 251 del 2005 - Recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244209-01

RECIDIVA - REITERATA

La recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa - salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (art. 99, comma quinto, cod. pen.) - con la conseguenza che allorquando il giudice ritenga di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputandola espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.. Ne deriva che, nel caso in cui la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, il giudice procede al giudizio di bilanciamento, a norma dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, solo ove ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea a d influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 3 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)