Sez. 6, Sentenza n. 37169 del 17/09/2008 Cc. (dep. 30/09/2008) Rv. 241192 - 01
RECIDIVA - REITERATA | Disciplina introdotta dall'art. 3 L. n. 251 del 2005 - Obbligatorietà del relativo aumento di pena - Esclusione - Giudizio di bilanciamento - Operatività - Condizioni.
RECIDIVA - REITERATA
La recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 L. 5 dicembre 2005, n. 251, deve ritenersi facoltativa, con la conseguenza che, qualora il giudice non ritenga di applicare il relativo aumento di pena, non opera, nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, il divieto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti, introdotto nell'art. 69, comma quarto, cod. pen., dalla legge sopra citata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)