Sez. 5, Sentenza n. 4221 del 09/12/2008 Cc. (dep. 29/01/2009) Rv. 242946 - 01
RECIDIVA - REITERATA | Disciplina introdotta dall'art. 3 L. n. 251 del 2005 - ObbligatorietĂ del relativo aumento di pena - Esclusione - Giudizio di bilanciamento - OperativitĂ - Condizioni.
RECIDIVA - REITERATA
In tema di recidiva reiterata, il giudice deve procedere al giudizio di bilanciamento, a norma dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata, soltanto quando ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; mentre, nel caso in cui ritenga inapplicabile la recidiva, deve tenere conto soltanto delle circostanze attenuanti, non essendovi alcuno spazio per il giudizio di comparazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)