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Sez. 1, Sentenza n. 3657 del 21/06/1984 (Rv. 435651 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE BANCARIO EFFETTUATI SUL CONTO DEL CORRENTISTA POI FALLITO - ASSOGGETTABILITÀ A REVOCATORIA FALLIMENTARE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435651-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE BANCARIO EFFETTUATI SUL CONTO DEL CORRENTISTA POI FALLITO - ASSOGGETTABILITÀ A REVOCATORIA FALLIMENTARE - CONDIZIONI - LIMITI.*

In relazione ad un conto corrente bancario con apertura di credito da parte della banca, i versamenti in conto corrente bancario effettuati sul conto dal correntista poi fallito (o da terzi) hanno natura solutoria e, quindi, sono soggetti a revocatoria fallimentare solo se eseguiti, nel periodo sospetto e ricorrendo la scientia decotionis, su conto "scoperto", cioè a ripianamento di somme prelevate oltre i limiti del fido, ovvero con una concreta e definitiva incidenza (emergente da accertamento ex post) sul debito del cliente verso la banca conseguente all'utilizzazione del fido, non anche quando trattasi di versamenti su conto "debitore", cioè "passivo", ma non "scoperto", i quali integrano Atti ripristinatori del fido, e non pagamenti diretti ad estinguere lo stesso o la parte di esso utilizzata dal correntista. (Conf 6430/83, mass n 431167; (Conf 5413/82, mass n 423180).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)