Sez. 2, Sentenza n. 5391 del 05/06/1990 (Rv. 467552 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE COSTITUTIVA, VERIFICATASI PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - EFFETTI - CONOSCENZA ALIUNDE DELLA EVENTO - IRRILEVANZA - NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE) VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE COSTITUTIVA, VERIFICATASI PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - EFFETTI - CONOSCENZA ALIUNDE DELLA EVENTO - IRRILEVANZA - NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE) VALIDITÀ.*
L'incidenza dell'evento morte di una parte costituita con procuratore verificatosi durante il giudizio di merito è regolata dall'art. 30 cod. proc. civ. in base al quale è indispensabile ed insostituibile la comunicazione formale dell'evento da eseguirsi dal procuratore della parte deceduta, mentre non ha Rilevanza la conoscenza che dell'evento stesso le altre parti abbiano eventualmente avuto aliunde; secché l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione eseguita dal procuratore alle altre parti. Ne consegue che nel caso di decesso dalla parte costituita nel corso di un grado di merito prima della chiusura della discussione, in difetto di dichiarazione o di notificazione dell'evento ad opera del procuratore, l'atto di impugnazione è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330 cod. proc. civ., indipendente dall'eventuale conoscenza di quell'evento da parte del notificante. (Conf 1228/84, mass n 433371).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)