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Sez. L, Sentenza n. 8941 del 01/12/1987 (Rv. 456259 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO - INCLUSIONE NELLA BASE RETRIBUTIVA PER IL CALCOLO DEL COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - FONDAMENTO LEGALE - INCLUSIONE PER IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA, DELLA GRATIFICA NATALIZIA E DEL COMPENSO PER FERIE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456259-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO - INCLUSIONE NELLA BASE RETRIBUTIVA PER IL CALCOLO DEL COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - FONDAMENTO LEGALE - INCLUSIONE PER IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA, DELLA GRATIFICA NATALIZIA E DEL COMPENSO PER FERIE - CONDIZIONE.*

Sebbene il principio di onnicomprensività della retribuzione non abbia valore di regola generale dell'ordinamento, l'indennità per lavoro notturno (art. 2108 cod. civ.) corrisposta con continuità ed obbligatorietà da un'impresa metalmeccanica ai propri dipendenti, va inclusa nella base retributiva per il calcolo del compenso per le festività infrasettimanali, atteso che per tale compenso l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90) prende in considerazione "la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". La suddetta indennità va altresì computata nella base di calcolo dell'indennità di malattia, nonché nella Determinazione della gratifica natalizia e del compenso per ferie, in quanto di tutti tali emolumenti la disciplina collettiva (contemplata dall'art. 17 accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, e dagli artt. 6, 7, 13, 14, 15 e 19 Sezione C C.C.n.L. 16 luglio 1979 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica a partecipazione statale) prevede la corresponsione sulla base della retribuzione globale di fatto. (V 4933/86, mass n 447622; (V 1081/84, mass n 433237; (V 6892/82, mass n 424546; (V 6892/82, mass n 424545; (Conf 5366/85, mass n 442605).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)