Sez. 1, Sentenza n. 19519 del 01/04/2010 Cc. (dep. 24/05/2010) Rv. 247207 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare dopo condanna - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
Ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione, ove configurabile, della sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento a elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregressa condotta, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o anche solo a un tentativo di fuga. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congruamente motivato con una serie di riferimenti a specifici elementi fattuali il ripristino della custodia cautelare nei confronti di un dirigente di associazione mafiosa condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi in relazione a omicidio aggravato e a delitti connessi in materia di armi, tenuto conto che il pericolo di fuga non si sarebbe potuto considerare attenuato dalla coesistenza di altri titoli detentivi, anche in considerazione delle molteplici misure che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario e il riacquisto anticipato della libertà).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)