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Sez. L, Sentenza n. 7948 del 10/06/2000 (Rv. 537493 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stato
decisa il 2000-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537493-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti, che si sottrae al divieto sancito dall'art. 437 cod. proc. civ., esige, a pena di decadenza, che essi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice. L'operatività di detta decadenza è esclusa, in base al criterio ricavabile dall'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ., solo con riguardo a documenti sopravvenuti, ferma, peraltro, in tale ipotesi, la necessità che la produzione dei documenti sia autorizzata dal giudice ed effettuata prima dell'inizio della discussione orale.(Nella specie, in applicazione di detti principi, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di secondo grado che non aveva rilevato la inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'Inps, in mancanza di rituale produzione della copia del decreto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)