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Sez. 3, Sentenza n. 3625 del 14/06/1982 (Rv. 421594 - 01)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE RISPETTO AL COSIDDETTO CONTRATTO DI MANTENIMENTO O VITALIZIO ALIMENTARE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRELAZIONE E RISCATTO AGRARIO.*
Stato
decisa il 1982-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421594-01

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE RISPETTO AL COSIDDETTO CONTRATTO DI MANTENIMENTO O VITALIZIO ALIMENTARE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRELAZIONE E RISCATTO AGRARIO.*

Il contratto avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali (cosiddetto contratto di mantenimento) si configura come un contratto innominato e atipico che, pur avendo affinità con la Costituzione della rendita vitalizia, se ne differenzia per il contenuto non meramente patrimoniale delle prestazioni dello obbligato, per l'elemento di fiduciarietà che informa la scelta di tale soggetto e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario. Pertanto, con riferimento a tale negozio, pur se oneroso ed a prestazioni corrispettive, non è consentito l'Esercizio da parte dell'affittuario del fondo agrario - che ne sia oggetto - dei diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590. (Conf 5855/80, mass n 409669).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1872, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)