Sez. L, Sentenza n. 4012 del 03/07/1985 (Rv. 441531 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NEL PREDETTO CALCOLO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NEL PREDETTO CALCOLO - CONDIZIONI.*
Il compenso per lavoro straordinario è computabile, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, qualora presenti i caratteri della continuità della prestazione - e quindi della corrispettività della relativa remunerazione - nel concreto svolgimento del rapporto, non essendo, invece, necessaria la condizione della sua obbligatorietà - e cioè della sua previsione ad opera di specifica clausola contrattuale collettiva o individuale - né quella ulteriore della sua determinatezza o determinabilità secondo tali parametri, atteso che detti requisiti non sono richiesti dalla previsione normativa concernente il calcolo della indennità di anzianità e rappresentano soltanto degli elementi di riscontro e cioè un posterius rispetto al carattere dell'effettiva continuità dell'opera svolta come lavoro straordinario. (V 1487/84, mass n 433575; (V 3148/83, mass n 428059; (Conf 4332/84, mass n 436239).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)