Sez. L, Sentenza n. 7432 del 03/06/2000 (Rv. 537211 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno mensile di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 - Attribuibilità - Incollocazione al lavoro - Elemento costitutivo della fattispecie - Configurazione - Esistenza di due differenti nozioni di incollocazione al lavoro rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi di età compresa tra i cinquantacinque anni compiuti e i sessantacinque anni - Enunciazione di tali nozioni - Fattispecie disciplinata dalla normativa anteriore alla legge n. 68 del 1999.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità la "incollocazione al lavoro" -che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione- assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche (a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, ma essendo comunque necessaria, in questo caso, la presentazione della domanda di iscrizione nelle predette liste, non potendosi supplire alla mancanza di tale elemento con la prova dello stato di disoccupazione). Con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) -che non hanno diritto all'iscrizione nelle suddette liste- l'"incollocazione al lavoro" deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido (la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni), senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario. (Fattispecie regolata dalla normativa antecedente all'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 che, come sottolineato dalla S.C., ha ancor più accentuato il rilievo da attribuire all'iscrizione o alla domanda di iscrizione nelle liste speciali abolendo, da un lato, il limite di età per usufruire del collocamento obbligatorio ed essendo, dall'altro, finalizzata a favorire l'attuazione di un "collocamento mirato" degli invalidi, la cui buona riuscita presuppone, appunto, l'iscrizione nelle suddette liste).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)