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Sez. 6, Sentenza n. 1445 del 26/03/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 209309 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Tribunale del riesame - Integrazione della motivazione - Differenze rispetto al potere di integrazione della motivazione in sede di riesame di misure cautelari personali - Potere di integrare la indicazione degli elementi di fatto contenuta nel decreto emesso dal pubblico ministero - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209309-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In tema di riesame del sequestro probatorio, al tribunale incombe di effettuare il controllo di legalità del provvedimento nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, che è l'organo che ha emesso il provvedimento di sequestro. Tali indicazioni rappresentano un antecedente logico e giuridico rispetto alla valutazione, demandata prima al pubblico ministero e poi al tribunale, della loro congruità ai fini dell'accertamento del "fumus commissi delicti". Peraltro, diversamente da quanto deve ritenersi a proposito del riesame di una misura cautelare personale, ove il tribunale esercita la sua funzione decisoria su un provvedimento emesso da un altro giudice, ripercorrendone con identità di "cognitio" il vaglio critico del materiale indiziario e il suo collegamento con i fatti enunciati, in sede di riesame di un sequestro probatorio il tribunale non ha il potere di integrare l'indicazione degli elementi di fatto contenuta nel decreto di sequestro, poiché, da un lato, tale indicazione attiene al potere di iniziativa del pubblico ministero e, dall'altro, la estrapolazione di diversi elementi di fatto non potrebbe avvenire se non con una valutazione delle risultanze processuali, non consentita al tribunale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)