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Sez. 1, Sentenza n. 3823 del 28/06/1984 (Rv. 435778 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO DI UN BENE GRAVATO DA VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ IMPOSTO DA PIANO REGOLATORE - QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITÀ - INCIDENZA NEGATIVA DEL VINCOLO SUL VALORE DI MERCATO - IRRILEVANZA - RIFERIMENTO, PER LA VALUTAZIONE DEL BENE, ALLA MISURA DI EDIFICABILITÀ CONSENTITA NELLA ZONA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435778-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO DI UN BENE GRAVATO DA VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ IMPOSTO DA PIANO REGOLATORE - QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITÀ - INCIDENZA NEGATIVA DEL VINCOLO SUL VALORE DI MERCATO - IRRILEVANZA - RIFERIMENTO, PER LA VALUTAZIONE DEL BENE, ALLA MISURA DI EDIFICABILITÀ CONSENTITA NELLA ZONA - NECESSITÀ.*

Per la concreta Determinazione dell'indennità di espropriazione di un terreno gravato da vincolo di inedificabilità imposto da piano regolatore generale e preordinato a successiva espropriazione, non può tenersi conto dell'incidenza negativa di tale vincolo sul valore di mercato del suolo, sia nel caso di espropriazione rivolta ad attuare la finalità di pubblico interesse considerata in Sede di imposizione del vincolo, sia nel caso di espropriazione rivolta ad attuare una diversa finalità pubblica, atteso che, nell'un caso e nell'altro, il vincolo, originariamente temporaneo, è divenuto definitivo e permanente per effetto del provvedimento ablativo e non può, di conseguenza, rimanere senza indennizzo. Pertanto, correttamente, il giudice del merito, ove, al predetto fine, si avvalga del metodo di stima analitico-ricostruttivo - per l'impossibilità di utilizzare quello sintetico-comparativo - fa riferimento per la valutazione del bene alla misura di edificabilità consentita nella zona. (V 6019/80, mass n 409790; (V 4823/80, mass n 408651; (Conf 3346/82, mass n 421327 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)