Sez. 3, Sentenza n. 38431 del 31/01/2018 Cc. (dep. 10/08/2018) Rv. 273911 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE DI LEGGE PENALE | Oggetto - Travisamento della prova - Deducibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE DI LEGGE PENALE
In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)