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Sez. 1, Sentenza n. 3950 del 21/04/1999 (Rv. 525576 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Azioni a difesa della proprietà - "Causa petendi" delle stesse - Sua individuazione nello stesso diritto in sè invocato - Conseguenze - Mutamento del titolo giustificativo della proprietà - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525576-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

La "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà o della comproprietà è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo (usucapione, contratto, successione, ecc.) che ne costituisce la fonte; sicché, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la "causa petendi", mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere e non dà luogo in appello alla proposizione di una domanda, nuova preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ. (nella specie, una società, contestando il risultato della procedura di delimitazione svolta ai sensi dell'art. 32 cod. nav., convenne in giudizio l'Amministrazione per ottenere l'accertamento e la dichiarazione della sua proprietà sulle aree in contestazione, in quanto trasferitele con atto del 1910. La convenuta, con domanda riconvenzionale, chiese a sua volta il riconoscimento della proprietà sulle stesse zone, sostenendo prima la nullità del menzionato atto, poi la sopravvenuta ridemanializzazione delle aree. La S.C., in virtù dell'enunciato principio, ha escluso che la seconda tesi addotta dalla convenuta Amministrazione costituisse una domanda nuova, come tale inammissibile in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)