Sez. 3, Sentenza n. 2611 del 29/04/1981 (Rv. 413382 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - INAMMISSIBILITA - ONERE DELLA DOMANDA ED ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - INAMMISSIBILITA - ONERE DELLA DOMANDA ED ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
Nelle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica, in se, alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, come avviene per il danno da illecito extracontrattuale, ma puo essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribuzione degli interessi di mora. Al fine del riconoscimento di tali ulteriori danni, il creditore ha l'Onere di proporre tempestiva domanda nonche di allegare e dimostrare - attraverso qualsiasi mezzo, incluso il notorio - il pregiudizio patrimoniale sofferto per la mancata disponibilita del denaro. (V 5572/79, mass n 402167; (V 3776/79, mass n 402219; (V 5670/78, mass n 395451; (Conf 3776/79, mass n 402218, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)