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Sez. 1, Sentenza n. 3825 del 06/06/1983 (Rv. 428743 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESCLUSIONE - ONERE DELLA DOMANDA E ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DOMANDA NUOVA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428743-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESCLUSIONE - ONERE DELLA DOMANDA E ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DOMANDA NUOVA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

L'indennità di espropriazione, come anche l'indennità di occupazione temporanea legittima, costituisce un debito di valuta sia per la parte originariamente fissata nel provvedimento ablativo, sia per la parte che venga successivamente liquidata dal giudice in esito ad opposizione alla stima, con la conseguenza che, in caso di ritardato pagamento essa non è suscettibile di rivalutazione automatica per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, la quale può solo giustificare una richiesta di ulteriori danni, in aggiunta agli interessi moratori, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224, comma secondo, cod. civ., sempre che ne sia proposta espressa domanda già nel giudizio di primo grado, la stessa non essendo ammissibile, in quanto nuova, se proposta per la prima volta in grado d'appello. (Conf 7108/82, mass n 424780; (Conf 6049/82, mass n 423753; (Conf 4346/82, mass n 422344; (Conf 1756/82, mass n 419604; (Conf 830/82, mass n 418649; (Conf 2611/81, mass n 413382; (Conf 2395/81, mass n 413156; (Conf 2007/81, mass n 412718; (Conf 1772/81, mass n 412457; (Conf 5275/79, mass n 401867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)