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Sez. 1, Sentenza n. 3522 del 21/05/1983 (Rv. 428419 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RIVALUTABILITÀ AUTOMATICA PER LA SOLA QUALITÀ IMPRENDITORIALE DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - RISARCIBILITÀ IN MISURA MAGGIORE DELLA COPERTURA DEGLI INTERESSI MORATORI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428419-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RIVALUTABILITÀ AUTOMATICA PER LA SOLA QUALITÀ IMPRENDITORIALE DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - RISARCIBILITÀ IN MISURA MAGGIORE DELLA COPERTURA DEGLI INTERESSI MORATORI - CONDIZIONI.*

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore, non giustifica di per sè alcun risarcimento automatico, sotto il profilo del danno emergente, che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, ma può essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribuzione degli interessi legali, sicché il creditore che intenda ottenere il risarcimento dei medesimi ha l'Onere di allegare e dimostrare, avvalendosi di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale risentito. (Conf 2422/82, mass n 420286; (Conf 1818/82, mass n 419661; (Conf 1383/82, mass n 419226; (Conf 2611/81, mass n 413382).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)