Sez. L, Sentenza n. 3004 del 24/05/1979 (Rv. 399342 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - INTERPOSIZIONE DI UN DATORE DI LAVORO FITTIZIO - DIVIETO - DISCIPLINA EX LEGGE N 1369 DEL 1960 - NOVAZIONE LEGALE SOGGETTIVA ED OGGETTIVA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - OPERATIVITA SUL RAPPORTO ESISTENTE - CONSEGUENZE - RAPPORTO PENDENTE - CONTINUITA NEI CONFRONTI DELL'INTERPONENTE - RAPPORTO CESSATO - CONTINUITA MEDIANTE REVIVISCENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - INTERPOSIZIONE DI UN DATORE DI LAVORO FITTIZIO - DIVIETO - DISCIPLINA EX LEGGE N 1369 DEL 1960 - NOVAZIONE LEGALE SOGGETTIVA ED OGGETTIVA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - OPERATIVITA SUL RAPPORTO ESISTENTE - CONSEGUENZE - RAPPORTO PENDENTE - CONTINUITA NEI CONFRONTI DELL'INTERPONENTE - RAPPORTO CESSATO - CONTINUITA MEDIANTE REVIVISCENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La legge 23 ottobre 1960 n 1369, nel vietare tutte le forme negoziali indirette, nelle quali un soggetto fittizio figura come datore di lavoro mentre le prestazioni di lavoro sono effettivamente utilizzate a favore di altro soggetto, allo scopo di evitare che al lavoratore possa essere attribuito un trattamento normativo, salariale e previdenziale piu sfavorevole rispetto a quello dovuto dallo imprenditore reale, prevede la novazione legale del rapporto mediante la sostituzione soggettiva dell'interponente all'interposto e quella oggettiva del contenuto economico e normativo tipico dei contratti di lavoro dell'imprenditore reale. Tale sostituzione legale opera sul rapporto esistente e, pertanto, ove questo sia ancora pendente al momento della domanda in cui l'interposizione e fatta valere, se ne verifica la continuita mediante l'attribuzione all'interponente della posizione giuridica e degli obblighi assunti dall'interposto fin dall'inizio delle prestazioni di lavoro a favore del primo con il contenuto economico e normativo dei contratti propri dell'imprenditore reale. Ove, invece, il rapporto con l'interposto sia cessato, non se ne puo produrre la continuita mediante la reviviscenza dello stesso nei confronti dell'imprenditore reale, qualora il lavoratore non abbia fatto valere la novazione legale al momento in cui l'imprenditore fittizio ha manifestato il recesso o mediante lo immediato inizio dell'Azione giudiziaria o mediante la prescritta impugnativa nei modi e nei termini delle leggi n 604 del 1966 e n 300 del 1970, se ed in quanto applicabili. L'impossibilita della reviviscenza del rapporto cessato non esclude che la sostituzione legale possa operare ora per allora, purche non siano decorsi i termini prescrizionali, per gli effetti gia verificatesi del rapporto stesso, gia svolto e terminato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1235, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)