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Sez. L, Sentenza n. 5437 del 08/10/1988 (Rv. 460049 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - RICERCA DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI - RILEVANZA - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI VOLER ESCLUDERE L'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIALE, DI DIAGNOSI E CURA SVOLTO DA PROFESSIONISTA GIÀ LEGATO AD UN OSPEDALE DA RAPPORTO DI IMPIEGO CONFIGURATO DALLA PARTE COME RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO.*
Stato
decisa il 1988-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460049-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - RICERCA DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI - RILEVANZA - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI VOLER ESCLUDERE L'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIALE, DI DIAGNOSI E CURA SVOLTO DA PROFESSIONISTA GIÀ LEGATO AD UN OSPEDALE DA RAPPORTO DI IMPIEGO CONFIGURATO DALLA PARTE COME RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO.*

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti, giacché il principio secondo cui ai fini predetti è necessario aver riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dai contraenti, non implica che, specialmente nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno e con l'altro tipo di rapporto, la dichiarazione delle parti in ordine alla fissazione di tale contenuto o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione in questione debba essere stralciata dall'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale; sicché, quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto l'elemento predetto si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva affermato la computabilità, ai fini della Determinazione della indennità di anzianità, delle cosiddette compartecipazioni, avendo ritenuto di natura subordinata, anziché autonoma, la prestazione di servizio ambulatoriale di diagnosi e cura svolta da professionista già legato all'ospedale da rapporto d'impiego, ancorché detta attività, fosse stata configurata dalle parti come distinta dal rapporto d'impiego e riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo simile a quello che si sarebbe potuto instaurare con medici esterni). (V 2719/87, mass n 451820; (V 2643/87, mass n 451755; (V 1002/87, mass n 450615; (Conf 6284/87, mass n 454563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)