Sez. 1, Ordinanza n. 1741 del 27/01/2006 (Rv. 589736 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità - Nozione - Azione di accertamento di illecita sottrazione da parte di alcuni soci ed amministratori di somme appartenenti alla società e di restituzione delle stesse alle case sociali - Azione per la dichiarazione di scioglimento della società - Rapporto di pregiudizialità - Sussistenza - Esclusione - Sospensione della prima - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod.proc.civ., quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto o in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere. Detto rapporto non sussiste tra l'azione diretta all'accertamento di illeciti prelievi, da parte di alcuni soci ed amministratori di società, di somme appartenenti alla stessa, e alla conseguente restituzione di dette somme alle casse sociali, e l'azione per la dichiarazione di scioglimento della società. Ne consegue che la prima azione non può essere legittimamente sospesa in attesa della definizione della seconda, in quanto nessuna incidenza può avere una eventuale pronuncia di scioglimento della società nei confronti della domanda di restituzione di somme prelevate in epoca pregressa, poiché il relativo obbligo non verrebbe meno per effetto dello scioglimento della società, continuando a sussistere anche nella fase di liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)