Sez. 6, Ordinanza n. 40532 del 18/09/2002 Cc. (dep. 02/12/2002) Rv. 222861 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Detenzione sopravvenuta per reato commesso prima dell'applicazione della misura- Interruzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l'intervento della custodia cautelare riferita a reato commesso anteriormente all'inizio dell'esecuzione della misura, ne determina in ogni caso l'interruzione per tutta la sua durata, che riprende a decorrere quando l'indagato sia rimesso in libertà, e ciò si verifica anche quando per quel reato per il quale è stata applicata la custodia cautelare non sia ancora intervenuta la sentenza di condanna irrevocabile. Solo nel caso in cui intervenga il proscioglimento con sentenza irrevocabile nel corso dell'esecuzione della misura di prevenzione il tempo trascorso dal sorvegliato speciale in custodia cautelare si computa nella durata della misura.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)