Sez. 1, Sentenza n. 6262 del 27/11/1996 Cc. (dep. 08/01/1997) Rv. 206532 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Con l'obbligo di soggiorno - Prevedendo sottoposto a procedimento penale - Termine di durata della misura di prevenzione che scada prima della condanna - Imputazione della custodia cautelare sofferta all'obbligo di soggiorno - Ragione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Qualora il prevenuto sottoposto a procedimento penale il termine di durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno scada prima della condanna, il periodo di tempo trascorso in custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari) va computato nella durata dell'obbligo di soggiorno, non potendo quest'ultimo automaticamente prolungarsi per un periodo pari a quello della detenzione cautelare, in quanto la legge non prevede alcuna sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 286 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)