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Sez. 1, Sentenza n. 1964 del 06/03/1997 (Rv. 502811 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Ex art. 31 del D.L. n. 429 del 1982 in tema di imposte di successione - Ipotesi di cui al quarto comma, relativa a pendenza di controversia avente ad oggetto soprattasse e pene pecuniarie - Condizioni - Concorrente pendenza della controversia concernente la violazione generatrice dell'obbligo di sovrattasse e pene pecuniarie - Necessità - Accertamento della suddetta violazione resosi invece già definitivo - Applicabilità della definizione agevolata - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502811-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di imposta di successione e di condono tributario, l'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 416, disciplina varie ipotesi di disciplina agevolata: la prima riguarda il caso che, al tempo dell'entrata in vigore della normativa agevolativa, sia ancora pendente, tra contribuente ed Amministrazione, una controversia di "valutazione" del debito d'imposta (primo comma); la seconda concerne le denunce di successione redatte entro un dato termine e per le quali l'Amministrazione non abbia ancora notificato un avviso di accertamento dell'imposta (secondo comma); la terza è relativa alle altre controversie (ossia diverse da quelle di "valutazione") ancora pendenti, e le altre violazioni commesse fino al 31 dicembre 1981, comprese le controversie relative alle soprattasse ed alle pene pecuniarie non ancora corrisposte, in relazione alle quali il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto (quarto comma). Quanto, più in particolare a tale ultima ipotesi normativa, la definizione agevolata è applicabile sempre che sia ancora pendente la controversia di valutazione del debito d'imposta, e sempre, perciò, che l'accertamento della violazione relativa non si sia reso già definitivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 08/09/1982 num. 7 art. 516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)