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Sez. 1, Sentenza n. 2805 del 28/03/1997 (Rv. 503392 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Definizione agevolata ex art. 31, quarto comma, del D.L. n. 482 del 1982 - Applicazione a fattispecie di controversia concernente i soli accessori di un tributo, in assenza di controversia sulla debenza di quest'ultimo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503392-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Anche in tema di I.N.V.I.M., il presupposto indefettibile per l'applicazione della disciplina di definizione agevolata di cui all'art. 31, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (poi convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) è dato dalla "pendenza" di una controversia concernente l'imposta, e non già di una avente ad oggetto i soli accessori della stessa, posto che alla prima - e solo alla prima - è correlata la "ratio" dell'istituto premiale in discorso. Se, infatti, con quest'ultimo, l'Amministrazione mira a chiudere una vertenza in atto (o in via di instaurazione), mediante il solo pagamento del tributo in contestazione e previe esclusione o sensibile riduzione delle altre somme dovute in caso di debenza del tributo medesimo, non potrebbe ritenersi configurabile una esigenza del genere, allorché, sulla debenza del tributo non fosse (per mancata impugnazione o per irrevocabile definizione della stessa) in atto alcuna controversia, in quanto, in tal caso, all' Amministrazione non si porrebbe altro problema che quello di procedere alla riscossione coattiva dell'imposta e dei suoi accessori (previa loro determinazione - liquidazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)