Sez. U, Sentenza n. 2923 del 11/05/1982 (Rv. 420820 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - SIMULAZIONE RELATIVA DEL PREZZO - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEL VENDITORE AL CURATORE DEL FALLIMENTO DELL'ACQUIRENTE - DEDUZIONE DELL'INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE CONSISTENTE NEL MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO EFFETTIVO - RICHIESTA DI SENTENZA COSTITUTIVA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - SIMULAZIONE RELATIVA DEL PREZZO - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEL VENDITORE AL CURATORE DEL FALLIMENTO DELL'ACQUIRENTE - DEDUZIONE DELL'INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE CONSISTENTE NEL MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO EFFETTIVO - RICHIESTA DI SENTENZA COSTITUTIVA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ.*
Il venditore può opporre al curatore del fallimento del compratore la simulazione relativa del prezzo, al fine di ottenere sentenza costitutiva della risoluzione del contratto, ovvero sentenza di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del medesimo (in caso di diffida ad adempiere, di clausola risolutiva espressa o di termine essenziale), per l'inadempimento del compratore stesso consistente nel mancato pagamento del prezzo effettivo, indicato nella controdichiarazione e superiore rispetto a quello simulato risultante dal documento negoziale, tenuto conto che tale fattispecie esula dall'ambito di previsione dell'art. 1416 cod. civ., riguardante la diversa ipotesi della simulazione assoluta o per interposizione fittizia di persona che investa il trasferimento del bene (perché non voluto o voluto a favore di un soggetto diverso dall'apparente compratore), e che, correlativamente, il curatore, a fronte di detta domanda risolutoria, ha una legittimazione che deriva dalla posizione del fallito di parte del rapporto negoziale, mentre non esercita poteri-doveri autonomamente inerenti al suo ufficio pubblico, ne tutela posizioni soggettive spettanti ai creditori insinuatisi nel fallimento. (V 1216/77, mass n 384886; (Conf 382/80, mass n 403763; (contra 2578/77, mass n 386282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)