Sez. 3, Sentenza n. 15521 del 16/12/2005 Ud. (dep. 04/05/2006) Rv. 233921 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di cui all'art. 24, comma secondo, d.P.R. n. 203 del 1988 - Omessa comunicazione di attivazione di nuovo impianto - Natura - Reato permanente.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui all'art. 24, comma secondo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, attivazione di nuovo impianto in difetto di preventiva comunicazione, ha natura di reato permanente, e la permanenza si protrae sino a quando il responsabile dell'impianto non effettui, anche oltre il termine prescritto, la comunicazione di messa in esercizio. (Disposizioni ora sostituite dagli artt. 269 e 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)