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Sez. 2, Sentenza n. 5540 del 15/10/1980 (Rv. 409407 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA PER MERA OMISSIONE MATERIALE - CORREZIONE - AMMISSIBILITA - ORDINANZA DI CORREZIONE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409407-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA PER MERA OMISSIONE MATERIALE - CORREZIONE - AMMISSIBILITA - ORDINANZA DI CORREZIONE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

La Mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunziata, ove si ricolleghi ad una mera omissione materiale, dovuta allo stesso giudice oppure a disservizio della cancelleria, rientra fra gli errori emendabili con la procedura di correzione di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ. tale principio e valido non solo nell'ipotesi di difetto di sottoscrizione di componenti del giudice collegiale, ma anche, per identita di ratio, nel caso di difetto di sottoscrizione del giudice unico. Nella suddetta ipotesi l'ordinanza di correzione resta sottratta impugnazione, incluso il ricorso per Cassazione ex art 111 cost, rimanendo soggetta agli ordinari mezzi di gravame l'intera sentenza con decorrenza del termine dal giorno di notificazione del provvedimento di correzione. (V 5812/79, mass n 402465; (V 5290/79, mass n 401884; (V 952/77, mass n 384573; (V 3310/75, mass n 377435; (V 2170/74, mass n 370475; (V 379/74, mass n 368060).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)