Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 05/03/1986 (Rv. 444817 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - CON LA COSTRUZIONE DI EDIFICIO - DISCIPLINA EX ART. 936 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - CON LA COSTRUZIONE DI EDIFICIO - DISCIPLINA EX ART. 936 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di occupazione di porzione del fondo altrui con la costruzione di edificio, va esclusa l'applicabilità dell'art. 936 cod. civ., e, quindi, delle Disposizioni del penultimo e ultimo comma dello stesso articolo che prevedono dei limiti al potere del proprietario del suolo di chiedere la demolizione, in quanto tali Disposizioni si riferiscono alla diversa ipotesi delle opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui e trovano giustificazione nella peculiarità della relativa situazione, caratterizzata dai presumibili più consistenti vantaggi che al dominus soli possono derivare dalla accessione diretta delle costruzioni attuate dal terzo. (V 2474/78, mass n 391843; (V 1456/76, mass n 380181; (V 2776/75, mass n 376787; (V 0763/74, mass n 368614; (Conf 3351/84, mass n 435376; (Conf 0667/82, mass n 418433; (diff 2746/79, mass n 399059; (diff 2210/71, mass n 352827).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)